Modello ISEE

COS’E

L’ISEE è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L’accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia. 

L’ISEE serve a determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti ed è soggetto a controlli.

COME OTTENERLO

Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

La DSU può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno. Gli ISEE elaborati nell’anno corrente hanno validità fino al 31 dicembre.

SIMULAZIONE

L’INPS mette a disposizione dei cittadini un servizio per simulare il calcolo del proprio ISEE, che consente di comprendere la situazione economica del nucleo familiare per valutare in anticipo il potenziale possesso dei requisiti economici di accesso alle prestazioni sociali agevolate.

ISEE CORRENTE

In alcune situazioni è consentito l’aggiornamento dell’indicatore presentando il così detto ISEE corrente.

L’ISEE corrente aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi e/o i patrimoni relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. 

Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 28-bis del Decreto legge 34/2019 e dall’art. 7 del Decreto legge 101/2019, nell’ISEE corrente sono state introdotte alcune novità.

Possibilità di aggiornare i dati reddituali

I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell’ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:

  • una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
  • una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.

Se si verificano tali condizioni la componente reddituale dell’ISEE viene aggiornata prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. L’Indicatore reddituale è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi dodici mesi. Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi due mesi, come base di calcolo del reddito annuale.

Con riferimento alla scadenza, per gli ISEE correnti presentati a partire dal 23 ottobre 2019 il periodo di validità è esteso a sei mesi.

Solo in caso di variazione della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Possibilità di aggiornare i dati patrimoniali

Anche nell’ipotesi di una riduzione del patrimonio complessivo del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell’ISEE ordinario viene data la possibilità, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, di calcolare un ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU. 

Al fine di adeguare la modulistica, con Decreto Direttoriale n. 314 del 7 settembre 2021 (file pdf) del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, sono stati approvati i nuovi modelli tipo della DSU e le relative istruzioni per la compilazione. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 10 settembre 2021, i precedenti modelli e istruzioni.

Per saperne di più leggi l’informativa (file pdf) e consulta le istruzioni (file pdf)per la compilazione della DSU.

ATTESTAZIONE CON OMISSIONI/DIFFORMITÀ

Qualora l’attestazione ISEE riporti talune omissioni o difformità, di cui all’art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013, ai fini della richiesta della prestazione sociale di interesse è possibile alternativamente:

  • presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. 
  • Con riferimento ad omissioni/difformità relative al patrimonio mobiliare, la documentazione va richiesta dal cittadino esclusivamente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate; 
  • presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
  • richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare.

Nota del 26 ottobre 2020 (file pdf) – Attestazioni ISEE recanti omissioni/difformità ed accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

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